modifiche statutarie nelle fondazioni


 

art. 2, c. 3, D.P.R. 10.02. 2000, n. 361, 

 

Regolamento di semplificazione del procedimento di concessione della nuova personalità giuridica.

 

 

 

art. 10, c. 3, D.P.R. 10.02. 2000, n. 361, 

 

In tema di pratiche pendenti.

 

 

Not. Edoardo Bernini, 06.09.2001

 

Sulla base dei citati articoli è opportuno che in sede di costituzione della fondazione si contempli la prevedibilità o meno (e dei relativi limiti e modalità) di modificazioni dello statuto/atto costitutivo.

Ad esempio, prevedendo la modificabilità, entro determinati precisi limiti, con deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione (
contra, vedi lo Studio CNN n. 3367, est. Ruotolo, approvato il 2 maggio 2001).


D’altronde, esiste una serie di dati sistematici circa poteri per la fondazione e/o il fondatore parimenti penetranti (vedi artt. 27-28, c.c.) e certamente ammessi, che fungono da limite dell'ingerenza governativa

 

Cfr. Torio "Le Fondazioni" collana Il diritto privato oggi diretta da P. Cendon Ed. Giuffré 1997, pagg. 220 e segg.); e il parere del Consiglio di Stato (n. 123/1996) sulla modificabilità della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, ivi citato.