modifiche
statutarie nelle fondazioni
art. 2, c. 3, D.P.R. 10.02. 2000, n. 361,
Regolamento
di semplificazione del procedimento di concessione della nuova personalità
giuridica.
art. 10, c. 3, D.P.R. 10.02. 2000, n. 361,
In tema di pratiche pendenti.
Sulla base dei citati articoli è opportuno che in
sede di costituzione della fondazione si contempli la prevedibilità o meno (e
dei relativi limiti e modalità) di modificazioni dello statuto/atto
costitutivo.
Ad esempio, prevedendo la modificabilità, entro determinati precisi limiti, con
deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione (contra, vedi lo Studio CNN
n. 3367, est. Ruotolo, approvato il 2 maggio 2001).
D’altronde, esiste una serie di dati sistematici circa poteri per la fondazione
e/o il fondatore parimenti penetranti (vedi artt. 27-28, c.c.) e certamente
ammessi, che fungono da limite dell'ingerenza governativa
Cfr. Torio "Le Fondazioni" collana Il
diritto privato oggi diretta da P. Cendon Ed. Giuffré 1997, pagg. 220 e segg.);
e il parere del Consiglio di Stato (n. 123/1996) sulla modificabilità della
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, ivi citato.